Rimorchi per eBike, una bella innovazione che si apre a piccole roulotte molto apprezzate all’estero. In Italia sono vietate perché le dimensioni contano… eccome!
Le cargo eBike stanno avendo un grande successo in Italia, seguendo quanto avviene da tempo (e più in grande) in Europa e Nord America. Proprio dall’Europa settentrionale stanno arrivando anche rimorchi per chi ha carichi ancora più importanti. In alcuni casi vere e proprie roulotte per una fuga all’aria aperta. Un mercato a noi del tutto interdetto però perché ci sono delle regole nel nostro codice stradale piuttosto stringenti su misure e pesi.

Roulotte per eBike, porte chiuse
Belle le roulotte da abbinare alle eBike, belle e impossibili per i ciclisti italiani che vogliano godersi una gita fuori porta in mezzo alla natura. In Germania, Olanda e Finlandia stanno venendo fuori mezzi davvero ingegnosi che in poco spazio fanno stare tutto quello che serve per qualche ora di fuga dalla città. In Italia però sembra tutto inutile perché il codice della strada vieta che le due ruote a pedali rimorchino veicoli di quella stazza. Quindi rimorchi per eBike sì, ma roulotte no perché sono troppo ingombranti.

Infatti una roulotte, pur non avendo una targa propria e diversa da quella del mezzo che la traina (targa ripetitrice è quella che osserviamo) è a tutti gli effetti un veicolo non assimilabile al rimorchio. Infatti un rimorchio è libero di circolare anche se attaccato a un ciclomotore o a una bicicletta. Che sia muscolare o assistita elettricamente non fa differenza.
Cosa dice il codice su rimorchi per eBike
Andiamo nello specifico delle norme. Secondo l’articolo 47 innanzitutto, che riporta la “Classificazione dei veicoli”, un rimorchio rientra nella classificazione dei veicoli. All’articolo 182 invece leggiamo (comma 3) che “Ai ciclisti è vietato trainare , condurre animali e farsi trainare da veicoli”. Quindi in via generale i velocipedi non possono trainare altri veicoli, ed essendo il rimorchio un veicolo sarebbe quindi vietato il suo traino. Ma la norma prevede una deroga facendo salvi i casi consentiti dal codice stradale.

E quali sono questi casi consentiti. Andiamo a leggere l’articolo 225 comma 7: “Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all’articolo 224”.

Rimorchi per eBike “fregati” da peso e altezza
Quindi il traino di un rimorchio da parte delle biciclette è consentito purché si rispettino le seguenti condizioni: lunghezza totale inferiore a 3 metri. Larghezza massima del rimorchio fissata a 75 centimetri e altezza massima di un metro. Oltre al peso massimo trasportato di 50 kg. Queste ultime due caratteristiche fanno fuori le roulotte, ma tengono dentro i carrelli più spartani che di fatto servono al carico delle merci. O al massimo per amici a quattro zampe e bambini, come se ne trovano ad esempio su Amazon. Per il resto si può solo sperare che il codice si apra alle ultime novità.
Aggiungerei che la normativa attuale taglia le gambe anche al settore della logistica e delle consegne merci, specialmente nelle ztl o nei centri con strade di dimensioni limitate. Sono numerose e varie le soluzioni che consentirebbero alle ditte di trasporto ( da GLS a DHL , BArtolini, ecc…) , ma anche ai piccoli distributori, di accedere a tali aree senza l’uso di furgoni di grandi dimensioni. La maggior parte di tali soluzioni eccede i 3 metri
Per chi vuole saperne di piú sulla cargo bike con boutique che appare nell’articolo https://www.vaielettrico.it/ebike-cargo-come-boutique-federica-morato/