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Nella ZTL con lo scooter elettrico: multato

Nella ZTL con lo scooter elettrico: Giuseppe è stato multato tre volte e si chiede se, dopo il Prefetto, val la pena di fare ricorso al Giudice di Pace? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Nella ZTL con lo scooter elettrico: mi conviene ricorrere al Giudice di Pace?

“Ad aprile ho avuto la brillante idea di acquistare uno scooter elettrico. Dopo di che ho iniziato ad utilizzarlo per il tragitto casa/lavoro e ritorno. Ero molto contento di questa scelta sia per motivi economici che ambientali.  Mi sembrava un’ottima soluzione. Dopo circa un mese, in maggio di quest’anno, mi è arrivata la prima sanzione al codice della strada per accesso in ZTL senza permesso. Preciso che la città è Reggio Emilia, in cui è previsto un permesso per poter accedere col veicolo elettrico in ZTL. Dopo la prima sanzione me ne sono arrivate altre due soltanto, pur avendo transitato in ZTL  per 14 giorni. Forte della mia consultazione del C. della S. art. 7 comma 9 bis, ho presentato un ricorso al Prefetto, che purtroppo è stato rigettato, con aumento delle sanzioni ad oltre il doppio. Ora sto meditando un ricorso al Giudice di pace e mi chiedo se ne valga la pena. Vi chiedo un consiglio o un aiuto anche normativo in merito.  Mi sfugge qualcosa in relativa all’accesso in ZTL  dei veicoli elettrici? Il Comune può derogare alla Legge Statale del Codice della strada?“. Giuseppe.

Che cosa dice il Codice, che cosa fanno realmente i Comuni

Risposta. Servirebbe una documentazione più completa per capire se effettivamente val la pena di arrivare al Giudice di Pace. A prima vista sembra di capire che le sanzioni siano legate al fatto che l’accesso è avvenuto senza registrazione della targa, a cui sono tenuti i veicoli elettrici. In genere, infatti, i Comuni accordano il permesso (con contrassegno) previa trascrizione della targa alla locale Agenzia della Mobilità, in modo più o meno gratuito. Tale registrazione vale solo per il Comune in questione e non per gli altri centri in cui ci si trovi a transitare. Se questa formalità è stata espletata, il Codice della strada non sembrerebbe lasciar adito a dubbi. Nel citato comma 9 si prevede infatti che “i Comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato...” Specificando poi nel 9-bis che “nel delimitare le zone … i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida“. Ma in realtà ogni Comune fa a modo suo: molti limitano l’accesso alle sole elettriche, lasciando fuori le ibride.

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