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Buono Mobilità 2020: domande dal 13 aprile (ma non per tutti)

bonus mobilità

Scattano i rimborsi del Buono Mobilità sostenibile in “versione Covid” 19 (art. 44 comma 1-septies del Decreto Rilancio  n. 34 del 2020), ma ancora nulla per l’identica misura dell’anno precedente, introdotta dal Decreto Clima del 2019.   Siamo così all’ennesimo paradosso italiano. Dal 13 aprile al 13 maggio prossimo potrà chiedere rimborsi fino a 750 euro chi ha acquistato bici e monopattini dal 20 agosto al 31 dicembre 2020 a fronte della rottamazione di un veicolo M1. Ma  chi lo stesso acquisto l’ha fatto da gennaio a luglio dello stesso anno. Questi ultimi, infatti, sono ancora in attesa del Decreto Attuativo del Ministero delle Transizione Ecologica (Mite).

Via al Buono Mobilità del Decreto Rilancio del 2020

E’ arrivato invece il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate  che definisce i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal Dl Rilancio. In pratica, è arrivato il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate per poter ottenere il previsto credito d’imposta da far valere “esclusivamente nella dichiarazione dei redditi non oltre il periodo d’imposta 2022“.

Ricordiamo che l’agevolazione viene riconosciuta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno sostenuto spese per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici, ebike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile. Questo a fronte della rottamazione, nello stesso periodo e contestualmente all’acquisto,  un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia (art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018).

 Per fruire del Buono Mobilità occorrerà comunicare alle Entrate, dal 13 aprile al 13 maggio 2022, l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta richiesto. Il modello appena approvato deve essere inviato al  servizio web disponibile nell’area riservata del sito o i canali telematici dell’Agenzia. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine sarà resa nota la percentuale di credito d’imposta spettante. Questo  sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni.

Ma quello del Decreto Clima del 2019?

Veniamo invece all’inghippo dell’identico incentivo varato pochi mesi prima dell’inizio pandemia, e ancora bloccato. Ce lo segnala un lettore, Carlo Cagnani. Ha cercato di ottenere il bonus in base al Decreto Clima 2019 (rottamando un mezzo inquinante) ed è ancora in attesa del decreto di attuazione.

Nel frattempo Carlo ha più volte sollecitato un chiarimento direttamente al Mite. Ha ottenenuto una prima risposta il 2 agosto dell’anno scorso. Poi più nulla ad altre due mail  del 28 agosto scorso e del 10 gennaio di quest’anno. Entrambe inviate al Capo Segreteria della Direzione generale per il clima l’energia e l’aria.

Vale la pena di leggere la corrispondenza. Soprattutto la surreale risposta.

Il caso di Carlo e il suo scambio di mail con il Mite

Mail inviata il 30/7/2021 a: urp@mite.gov.it

Buongiorno, il d.l. 111 del 14.10.2019 (pubblicato in G.U. lo stesso giorno) all’art. 2 comma 1 prevede Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane e recita: “E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato Programma sperimentale buono mobilità, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l’anno 2019, euro 70 milioni per l’anno 2020, euro 70 milioni per l’ anno 2021, euro 55 milioni per l’ anno 2022, euro 45 milioni per l’anno 2023 e euro 10 milioni per l’ anno 2024, per le finalità di cui al presente comma.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’ erario.

Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma
sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’ Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un Buono Mobilità pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonchè di biciclette anche a pedalata assistita.

Il Buono Mobilità non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento
e l’ erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa”.

Era prevista l’emanazione di un Decreto finalizzato a definire le modalità e i termini per ottenere il beneficio ma non mi risulta che, ad oggi, tale Decreto sia mai stato emanato.

Confidando su una normativa statale e condividendone lo spirito che avrebbe consentito di ridurre le emissioni inquinanti di vecchi veicoli a motore privilegiando mezzi elettrici, biciclette, l’ uso di mezzi pubblici, ho provveduto a rottamare, a gennaio 2020 con oneri a mio carico, la mia vecchia auto Euro 3 ma ad oggi, 30 luglio 2021, non sono ancora a conoscenza delle modalità per richiedere il beneficio spettante in base alla norma sopracitata.

Nel frattempo ho acquistato una nuova bicicletta e avrei intenzione di attivare un abbonamento ai mezzi pubblici. Avendo agito come parte diligente chiedo, gentilmente, di avere notizie sui tempi di emanazione del suddetto Decreto attuativo, che avrebbe dovuto vedere la luce entro 60 giorni dal 14.10.2019.

Ringraziando per l’attenzione che vorrete dedicare alla mia richiesta, rimango in attesa di un cortese cenno di riscontro e porgo,
Cordiali saluti

Buono Mobilità, se questo è un chiarimento…

Risposta del MITE il 2/8/2021 da: mobility.cle@mite.gov.it

Gentile cittadino,
l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 istituisce il fondo denominato Programma sperimentale buono mobilità.

Il Programma sperimentale buono mobilità 2021 prevede, nei confronti dei residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, il riconoscimento, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, di un “buono mobilità” pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33-bis del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Il buono mobilità previsto a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è cumulabile con quello previsto a partire dal 1° gennaio 2021.

La normativa sopra citata prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al Programma sperimentale buono mobilità.

Si precisa, infine, che la scrivente amministrazione ha predisposto una bozza di decreto oggi in fase di concerto tecnico con gli altri Ministeri.  Al completamento di tale iter il Decreto attuativo recante le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al Programma sperimentale buono mobilità sarà pubblicato in GURI.

Tutto ciò premesso si comunica che, stante la permanenza del diritto al beneficio in capo a quanti abbiano i requisiti sopra citati, allo stato del procedimento non è possibile procedere all’ attribuzione del buono mobilità in parola.

Cordiali saluti

IN CONCLUSIONE: chi ci capisce qualcosa è bravo. E’ possibile, una volta per tutte, mettere fine a questo balletto di docreti, comunicazioni, procedure e concerti fra i ministeri?

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