Grazie agli incentivi del Pnrr ci saranno presto oltre 50 mila nuovi automobilisti elettrici. Oltre ai voucher, bisogna considerare anche chi sta acquistando l’auto senza incentivo. Sono invece evaporati i fondi per le wallbox: nel 2022 erano stati stanziati 80 milioni per questa misura, ma ne sono stati spesi molti meno, e per il 2025 siamo a zero fondi (leggi). Ma è possibile accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0. La misura è stata approvata ad agosto (leggi), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre scorso. Sarà operativa tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026. Mancano ancora importanti dettagli, ma è chiara la struttura dell’intervento da 900 milioni che finanzia panelli, accumulo e colonnina.
Come funziona l’incentivo Wallbox nel conto termico 3.0
Vediamo cosa dice il decreto Conto Termico 3.0 riguardo a colonnine e wallbox. Il riferimento è l’articolo 5, comma 1, lettera g. Sono interessanti tre elementi. Il primo è che la colonnina per la ricarica privata può essere aperta all’uso pubblico. L’altro aspetto molto interessante riguarda l’ubicazione della colonnina che può essere collocata anche nei «parcheggi adiacenti» l’immobile oggetto dell’efficientamento. Una opzione per i tantissimi automobilisti che non hanno a disposizione un box auto.

Attenzione però: per avere diritto all’incentivo sull’impianto di ricarica bisogna che «l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche». L’intervento principale è legato all’incremento dell’efficienza dell’immobile. Qui sotto la tabella che abbiamo elaborato con la sintesi degli elementi centrali dell’incentivo.
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I requisiti tecnici dell’impianto di ricarica
I requisiti tecnici sono elencati nell’allegato 1 e indicano le condizioni minime. Il soggetto beneficiario deve essere titolare di utenze connesse in bassa e/o media tensione. La potenza minima della colonnina è di 7,4 Kw. Se la colonnina è anche ad uso pubblico è obbligatoria l’iscrizione alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) ovvero il portale web che mappa tutti i punti di ricarica per veicoli elettrici in Italia. Sicuramente misura utile per le imprese del terziario e gli enti locali beneficiari della misura. Nel sito si leggono le informazioni dettagliate su localizzazione, tipo di connettore, potenza e gestore. Qui sotto la nostra tabella sui dati del decreto.

Un altro tema sono le spese ammissibili che abbiamo sintetizzato nella tabella e che sono simili a quelle dei precedenti incentivi statali dedicati solo alle colonnine/wallbox ora decaduti. Sono indicati, nell’allegato 2, Paragrafo 1.3, anche i massimali per potenza delle colonnine.


L’incentivo per le infrastrutture di ricarica non può comunque superare l’incentivo riconosciuto per l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
Ricaricare con energia pulita
Il conto termico 3.0 offre anche il finanziamento dei sistemi di autoproduzione dell’energia dal sole. L’incentivo è infatti previsto «per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete nell’edificio o nelle relative pertinenze».
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La potenza dell’impianto deve essere: non inferiore a 2 kW e non superiore a 1 MW. Le spese ammissibili: fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico, il sistema di accumulo e i relativi costi di allacciamento alla rete. I cittadini, le imprese o gli enti locali possono così realizzare una stazione di ricarica alimentata da energia pulita. In attesa dei decreti attuativi si può leggere il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: CLICCA QUI.
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Ho letto il decreto e forse c’è da precisare che i lavori per impianto fotovoltaico e colonnina di ricarica, per essere ammissibili, devono essere fatti congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
E’ indicato all’art. 5 comma 1, paragrafi g) / h) del decreto (pag. 15 del documento allegato). Confermato anche nella tabella dell’articolo 11, pag. 19/20 del decreto.
Non mi sembra quindi che siano incentivabili interventi su fotovoltaico e/o wallbox senza abbinamento a interventi sull’impianto termico dell’edificio
Mi intrometto per precisare che l’abbinamento obbligatorio di fotovoltaico e wallbox alle pompe di calore è chiaramente sottolineato nell’articolo.
È sbagliato, perché è valido solo per il settore terziario, state facendo disinformazione
Il decreto è chiarissimo. Qui l’incipit della comunicazione GSE: “Il Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici e migliorarne le prestazioni energetiche Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 400 destinati alle PA“.
Concordo sul fatto che gli incentivi sono rivolti anche ai privati. Ma non capisco, dal sito GSE, dove sia indicato che tra gli interventi incentivati ci siano anche gli impianti fotovoltaici, con potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 1 MW e relativo sistema di accumulo. Oltre alla wallbox citata nel titolo dell’articolo
Infatti, se vado al link del sito GSE dove sono indicati gli interventi incentivabili, non vedo impianti fotovoltaici, con eventuale accumulo, e le wallbox
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/interventi-incentivabili
Gaetano ho scritto del conto termico 3.0 che non è ancora operativo, si parla di fine dicembre/inizio gennaio, ma tutte le informazioni – compresa la potenza dell’impianto fotovoltaico sono presenti nel decreto pubblicato in gazzetta ufficiale a fine settembre. Molto dettagliato: indica anche i massimali legati alla potenza delle colonnine. E tanti altri dati.
Ciao Gian Basilio. Grazie della precisazione e delle informazioni. Sono andato a cercarmi il decreto altrove, dato che il link inserito nell’articolo punta su un file locale al tuo PC…
Forse è opportuna una correzione
😉
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Ora il link funziona. Grazie per il lavoro di analisi