Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriva il Superbonus del 110% esteso all’installazione di colonnine di ricarica, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo domestici. Copre lavori realizzati a partire dal prossimo 1 luglio e fino al 31 dicembre del 2021. E ora in tantissimi, anche fra i nostri lettori, si interrogano su come e se approfittarne. L’interesse è enorme, ma resta tanta diffidenza su eventuali intoppi burocratici. In primis, sulle autorizzazioni da richiedere.
Un solo vincolo: siano wall box e non prese Shuko
La buona notizia è che per ottenere il Superbonus sull’installazione di fotovoltaico, colonnine e accumulo in spazi privati come garages o box condominiali non serve nessuna autorizzazione. Il tema delle autorizzazioni è già stato risolto all’articolo 1.3 del Decreto 3 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia per gli impianti privati ad uso pubblico sia per quelli privati ad uso privato, come appunto quelli domestici. Però gli impianti devono essere dedicati all’uso specifico (non è più consentita la semplice installazione di una presa Shuko; è necessaria una wall box con tecnologia di ricarica Modo 3). E devono essere installati da un tecnico abilitato che ne certifichi la conformità.

Niente rischio d’incendio, i pompieri non servono
Non è prevista un’autorizzazione dei Vigili del Fuoco, poiché l’impianto non è soggetto a normative anti incendio. Una successiva circolare attribuisce però al proprietario la responsabilità di ispezionare settimanalmente l’impianto controllandone l’efficienza.
In linea generale l’installazione di una ricarica domestica non coinvolge in alcun modo nemmeno i Comuni. Tuttavia alcune amministrazioni, o il distributore all’atto dell’allacciamento, possono richiedere la SCIA (segnalazione di inizio attività) quando si richieda l’aumento della potenza contrattuale anche entro il limite dei 6 kWh e senza nuove connessioni. Tale richiesta è illegittima in quanto non si giustifica sulla base della normativa in essere. Del resto la questione non si pone nel caso di lavori incentivati con il Superbonus, dal momento che devono comunque essere inseriti nel quadro di una ristrutturazione più ampia. Colonnina, accumulo e impianto fotovoltaioco, in altre parole, non possono essere interventi isolati o spot, bensì abbinati ad altri interventi (cappotto termico, sostituzione di infissi, trasformazione degli impianti di climatizzazione), che, questi sì, richiedono la segnalazione di inizio lavoro o Scia. Ricordiamo anche che l‘installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto non è sempre consentita. In alcune aree dei centri storici sottoposte a vincoli paesaggistici e storici, infatti, vige il divieto di installazione.
Quanto alle colonnine, ricordiamo poi che in base all’art. 4 del Dlgs 257/2016, dal gennaio 2018 l’installazione è addirittura obbligatoria per gli edifici residenziali di nuova costruzione ma anche per i fabbricati già esistenti oggetto di ristrutturazione edilizia di primo livello che riguardi almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico. In questo caso ogni parcheggio (coperto o meno) e per ogni box auto dell’immobile devono essere presenti le infrastrutture e le prese di ricarica che permettono la connessione di almeno un’auto.
Sanzioni penali contro i furbetti
La versione finale del DL Rilancio ora in ratifica in Parlamento contiene alcune novità rispetto alla bozza da noi pubblicata il 17 maggio (leggi). Per cominciare sono state introdotte sanzioni penali per chi ricorrerà illegittimamente al superbonus.
La detrazione si applica nella misura del 110% alle spese “documentate e rimaste a carico del contribuente” in precisi ambiti di intervento:
a) Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Fino a una spesa massima incentivata di 60.000 euro per unità immobiliare.
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti condominiali con impianti centralizzati a condensazione (classe A) o a pompa di calore (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di micro-cogenerazione. La detrazione è riconosciuta anche alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Spesa massima incentivata 30.000 per unità immobiliare.
c) Stessi interventi del punto b ma per edifici unifamiliari, purché siano prime case.
Per tutti questi lavori, la detrazione IRPEF è legata all’effettiva efficienza raggiunta. Per la precisione gli interventi devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. O passare dalla classe B alla A (la più alta) certificando il tutto con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).
Ma occhio al tetto massimo di spesa
Il Superbonus 110%, come abbiamo visto, si applica anche a fotovoltaico e batterie, purché l’installazione avvenga assieme agli interventi precedenti. L’installazione di impianti fv connessi alla rete elettrica su edifici è incentivata fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro. O nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. In caso di interventi di ristrutturazione o nuova costruzione il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW.
La detrazione è riconosciuta anche all’installazione “contestuale o successiva” di sistemi di accumulo integrati al fotovoltaico e, in entrambi i casi, è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata.