La Corte costituzionale è chiara: la transizione energetica viene prima di tutto, così come la massima diffusione delle fonti rinnovabili prevista dalla legislazione statale ed europea. Le Regioni devono attenersi alla competenza legislativa dello Stato e non possono introdurre norme che ostacolino in modo indiscriminato i procedimenti autorizzativi. Per questo la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un articolo della legge regionale sarda del 2025, quello che aveva introdotto la moratoria sulle rinnovabili e rallentato la transizione nell’isola. La decisione (Sentenza 23 luglio 2026, n. 144) riguarda la Sardegna, ma il principio vale per tutte le Regioni: non è possibile fermare i procedimenti in blocco, né sospendere la diffusione delle rinnovabili con misure che contraddicono il quadro normativo nazionale ed europeo. La logica è semplice e ribadita con forza: la transizione energetica non può essere ostacolata da interventi locali che ne compromettano l’attuazione.
L’area può essere non idonea, ma non ci può essere un divieto assoluto
I giudici sottolineano che la moratoria violava anche i principi di ragionevolezza, perché bloccava indistintamente ogni procedimento senza considerare lo stato di avanzamento delle pratiche. Un altro elemento rilevante della sentenza è la riaffermazione di un principio già consolidato: la qualificazione di un’area come “non idonea” non può trasformarsi in un divieto assoluto né in una paralisi amministrativa ingiustificata.

Il legislatore regionale non può quindi agire in modo arbitrario, ma deve seguire un percorso logico‑giuridico che giustifichi il trattamento riservato ai cittadini e alle imprese, garantendo la certezza dell’azione amministrativa. Il concetto è chiaro: non si può bloccare in modo indiscriminato, senza una motivazione specifica, l’investimento di un’impresa. La moratoria decisa dalla Regione comprometteva proprio questo equilibrio, incidendo sulla certezza dell’azione amministrativa e sulla libertà di iniziativa economica.
La Regione scrive altro: “la centralità delle competenze regionali”
Il comunicato stampa della Regione Sardegna offre una interpretazione della sentenza. Si riprende un passaggio: «la transizione energetica non può comportare l’integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio». Giusto. È vero che le Regioni mantengono competenze sulla localizzazione degli impianti, ma la Corte richiama espressamente «il principio eurounitario di prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e delle opere infrastrutturali connesse». Il messaggio è chiarissimo: la Sardegna, come tutte le altre Regioni, non può fermare un impianto senza una motivazione specifica e adeguata.
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Nel concreto, questo significa anche che gli impianti possono essere autorizzati anche nelle aree classificate come non idonee. I giudici ricordano infatti che la definizione di area idonea «non costituisce una condizione esclusiva o preclusiva per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma rappresenta uno strumento di accelerazione dei procedimenti autorizzativi, attraverso iter semplificati e più rapidi, coerenti con gli obiettivi europei». Nelle aree non idonee viene meno la corsia preferenziale, ma l’autorizzazione può essere negata solo dopo una valutazione puntuale.

La Corte è ancora più precisa quando afferma che tali aree «restano pienamente accessibili mediante i procedimenti autorizzativi ordinari, nel rispetto delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali previste dall’ordinamento». È questo il punto centrale: la scelta delle aree idonee non può trasformarsi in un blocco generalizzato, perché comprometterebbe la certezza dell’azione amministrativa e la libertà di iniziativa economica.
L’ambiente è il principio guida a cui le Regioni devono adeguarsi
Chiaro che una Regione, soprattutto se a statuto autonomo come la Sardegna, può dare il suo contributo, ma gli strumenti della pianificazione sono subordinati a quelli ambientali . In termini concreti se per i decisori regionali un’area non è idonea, questa classificazione «non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico(sentenza n. 134 del 2025); pertanto, la Regione autonoma Sardegna non può ostacolare la realizzazione di tali impianti sul proprio territorio, poiché ciò è in palese contrasto con l’esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse che, come già ricordato, è di cruciale rilievo proprio rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni».

E’ vero che la transizione energetica come scrive la Corte «è un obiettivo nazionale, ma questo non determina l’integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio».
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Si riconosce, quindi, il ruolo delle Regioni, ma la competenza regionale può “prevalere” solo nella misura in cui si esprime come regolazione tecnica e pianificazione territoriale ragionevole, ma deve soccombere se si trasforma in un ostacolo aprioristico e generalizzato allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Molto semplicemente la Regione deve garantire gli obiettivi energetici stipulati negli accordi internazionali.


