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Manovra 2019: cambiano le regole per le due ruote elettriche. Ma come?

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In manovra finanziaria ci sono nuove regole sulla mobilità elettrica. In particolare rivolta a monopattini e hoverboard: cosa cambia? Vaielettrico prova a fare chiarezza in un dossier

“Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione”.

Questo è il testo dell’emendamento al comma 3 delle legge finanziaria tuttora in discussione in Parlamento.  Con lo stesso viene autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di questi veicoli. Utili per quella mobilità che in gergo si definisce “dell’ultimo miglio”. In campo ci sono 25 milioni di euro l’anno dal 2019 al 2023, destinati alla promozione della mobilità innovativa e sostenibile.

 

Emendamento presentato dal parlamentare del PD Stefano Nobili e approvato il 4 dicembre in commissione Bilancio alla Camera. Nella Manovra economica si inizia ad affrontare il tema degli strumenti normativi per la mobilità elettrica personale urbana. La proposta di legge, articolata in 2 commi, nasce dal dialogo di Nobili con i sindaci di alcune amministrazioni cittadine. E dalla constatazione secondo cui in Italia, nel 2017, a fronte di circa 2.000 auto elettriche vendute, sono stati acquistati circa 50.000 mezzi di questo genere. Quelli definiti “veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica” per intendersi.

Un primo passo verso la mobilità elettrica

Secondo Nobili, l’autorizzazione alla sperimentazione di questi mezzi nasce con l’obiettivo di comprendere quali mezzi siano adeguati per la circolazione su strada e quali caratteristiche e requisiti di sicurezza debbano avere, al fine di costruire una serie di normative pensate per agevolare e promuovere il loro uso, evitando la confusione che oggi regna sovrana tra gli utenti di questi veicoli.

L’approvazione dell’emendamento non significa tuttavia l’automatica soluzione di questo intoppo normativo: «Il testo passato in Commissione – spiega infatti l’onorevole Nobili – prevede ora che il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti promulghi il decreto attuativo entro trenta giorni. Sarà necessario anche modificare il Codice della strada per stabilire quali sono i veicoli idonei per sicurezza e caratteristiche».

Si tratta di un primo passo verso una legislazione sugli hoverboard, i monopattini e compagnia bella. Perché di fatto in Italia non ne esiste una che li disciplini, stabilendo dove si possono usare questi mezzi, quali sono i requisiti di età minima, che caratteristiche tecniche devono avere  per circolare e se tali mezzi possano utilizzare le piste ciclabili. A norma di legge, insomma, potrebbero essere utilizzati solo in cortili e strade private. Ora però si accende la speranza che una normativa generale arrivi nel 2019.

Una scossa elettrica alla politica

«La nostra intenzione – afferma il sottosegretario Michele Dell’Orco (Infrastrutture e Trasporti) – è, innanzitutto, avviare la sperimentazione su strada di questi mezzi per avere un po’ di dati e feedback dal territorio, dopodiché già all’inizio del prossimo anno normarli nel Codice della strada». 

A dettare le regole attuative e definire gli strumenti operativi della sperimentazione sarà un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Tuttavia – continua Dell’Orco – seppur entro le linee guida del ministero, sarà lasciato spazio decisionale ai sindaci perché sono loro ad avere il sentore di quali sono le strade più pericolose e di dove si può avviare la sperimentazione».

La sperimentazione di questi mezzi, annoverati finora nella categoria di mezzi ‘ludici’, “inizierà probabilmente – spiega Dell’Orco – «con una velocità contenuta, in aree dove già si spostano pedoni e ciclisti, e nei centri storici dove sono in vigore Ztl stringenti».

Il monopattino: cosa e dove

Il monopattino classico è un mezzo a due ruote che si muove grazie alla spinta delle gambe dell’utente. I piedi poggiano su una pedana, le mani sono salde al manubrio fissato alla pedana e la cui funzionalità è quella di cambiare direzione. Il monopattino elettrico è dotato di un telaio, di un motore e di una o più batterie. Il monopattino elettrico equipaggiato e omologato, nonché in grado di superare i 6 km all’ora, prevede la necessità di un patentino e di avere più di 14 anni d’età per guidarlo, come un ciclomotore.

L’utilizzo di questi veicoli, molto diffusi all’estero, in Italia è ancora marginale. Il comma 8 dell’articolo 190 del Codice della strada prescrive infatti che: «La circolazione mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata della strada». Quindi i veicoli per la mobilità personale elettrici possano circolare soltanto su spazi privati o, per esclusione, su banchine e marciapiedi.

Qualche comune, come ad esempio quello di Roma, ha provveduto a stabilire che «i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita (cioè e-bike)», siano da equiparare a motocicli e e motoveicoli ed è per questo che in alcune città si vedono gruppi di turisti usare i segway per visite guidate.

Il riferimento alle regole è anche un richiamo alle esperienze estere, perché dove i monopattini elettrici sono molto diffusi talvolta è obbligatoria la patente di guida (in California) o l’uso del casco, che in Italia non è imposto neanche ai ciclisti.

Cos’è la e-bike?

O anche “biciclette a pedalata assistita” o EPAC (Electric Pedal Assisted Cycle) o Pedelec. Le e-bike sono definite dalla direttiva 2002/24 CE come mezzi «dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW. La cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare». 

Vedi anche art. 50 del Codice stradale.

Da qui consegue che non ci sono obblighi di omologazione né divieti specifici. Ma la crescente richiesta delle bici a pedalata assistita ha prodotto la diffusione di modelli equipaggiati con motorizzazioni di potenza superiore ai 250 W. In grado anche di superare i 25 km/h o in cui l’uso del motore risulta indipendente dalla pedalata. Hanno avvicinato alcuni modelli di bicicletta elettrica proprio a scooter e moto, con i conseguenti obblighi e omologazioni.

Allora è servita una catalogazione ulteriore. L1eA: che comprende i cicli a due o tre ruote progettati con la trazione a pedale. Equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale inferiore a 1000 W e in grado di esprimere velocità non superiori a 25 km/h

Le super e-bike

“Speed Pedelec” o S-pedelec è la versione ad alta velocità della e-bike. Con un motore che può raggiungere fino a 45 km/h, specchietto retrovisore, clacson e cavalletto. In Italia, la legge ricalca il regolamento europeo in vigore dall’1 gennaio 2017 che considera le super e-bike al pari dei ciclomotori, obbligando chi le utilizza a patentino o patente e all’uso del casco.

 

L1eB: in cui sono inclusi i cicli a due o tre ruote dotati di motore elettrico con potenza nominale continua massima sino a 4000 W e velocità di costruzione non superiore ai 45 km/h.

Le super e-bike devono essere omologate, immatricolate e assicurate. Chi le usa deve avere almeno 16

anni, è obbligato a
rispettare i limiti di velocità e assicurarsi che le caratteristiche dei pezzi di ricambio siano corrispondenti a quelle indicate nel libretto di circolazione.

Ciclomotore elettrico

Mezzo elettrico a due ruote o tre ruote di potenza continua massima non superiore a 4 kW e velocità massima di 45 km/h. Come per i cinquantini “fossili” su questo mezzo elettrico è possibile trasportare un passeggero over 16 (come il conducente)  e con casco.

La potenza continua” è la potenza erogata dal motore in modo continuo, quindi in marcia a velocità costante. Tale potenza non deve superare i 4 kW. Significa un rapporto potenza/peso di 40 W/kg, che consente prestazioni eccezionali, con enorme ripresa in partenza da fermo, sia in pianura che in salita.

Dotata di un motorino elettrico che funziona in maniera autonoma. Il motore attivato dall’acceleratore funziona indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Non deve rispettare il vincolo dei 250 w di potenza previsto per la pedalata assistita.

Il Codice della strada non prevede alcun requisito per guidare la bicicletta a pedalata assistita. Mentre per guidare lo scooter elettrico, obbliga al possesso del patentino o della patente AM. L’obbligo di indossare il casco. Di provvedere alla immatricolazione del veicolo. E quindi avere il certificato di circolazione e la targa, nonché la copertura assicurativa.

Motociclo elettrico

Tutti i mezzi con potenza superiore ai 4 kW. Una distinzione è però d’obbligo, a questo punto. I mezzi con potenza fino agli 11 kW possono essere guidati da chi ha la patente A1 o la B. Il limite successivo scatta a quota 35 kW, potenza massima del motore consentita sui mezzi guidati da chi consegue la patente A2. Per guidare veicoli con potenza superiore occorre invece la patente A (anche definita A3).


Al netto di tutte le situazioni in cui non vi sono limitazioni alla circolazione. Rimane da capire quali mezzi elettrici possano viaggiare sulle strade regolamentate. La rete autostradale è certamente l’esempio più interessante. L’articolo 175 del Codice della Strada  vieta a velocipedi, ciclomotori e ai motocicli di cilindrata inferiore ai 150 cm cubici  l’ingresso in autostrada.

 

La Polizia Stradale fa sapere: «L’art. 175 CdS, nell’elencare i veicoli a cui è vietata la circolazione su strada, alla lettera a) del comma 2 indica i velocipedi, i ciclomotori ed i motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3 se a motore termico. Nulla dispone, pertanto, in merito ai motocicli non a motore termico. Non ci sono riferimenti in merito nemmeno nella successiva lettera b) del comma 2 dell’art. 175 che menziona la massa, perché si riferisce ai soli motoveicoli diversi da quelli della lettera a).

Ciò premesso, si ritiene che, fermo restando il divieto di circolazione in autostrada di velocipedi e ciclomotori elettrici, i veicoli a due ruote dotati di motore elettrico possano circolare liberamente in autostrada solo se omologati come motocicli e, quindi, aventi potenza superiore a 4 kW».

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3 COMMENTI

  1. Ottimo si. Peccato che faranno modo di impedirne l uso libero o ci faranno spendere ulteriori soldi per l utilizzo dopo già il loro “costoso” acquisto. Ne vedremo delle belle, come sempre. Questa è l Italia.

    • Questa sarà anche l’Italia, ma i problemi non vanno mai banalizzati. Supponiamo che la legge consenta ai monopattini di circolare su strada: possono convivere sciami di pedoni elettrificati con il normale traffico automobilistico? Supponiamo invece che la loro presenza sia circoscritta a pista ciclabili e marciapiedi; possono convivere gli stessi sciami con le biciclette (molto più lente) o addirittura con i pedoni? In America dove tutto ciò già avviene, infuriano le polemiche…

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