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Il TAR riblocca i monopattini in sharing di Milano

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Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Milano blocca i monopattini elettrici in sharing del capoluogo lombardo. Il motivo è sconcertante: il criterio con il quale furono  accolte le manifestazioni di interesse delle società candidate a gestire il servizio.

Tutto è nato dal ricorso dell’esclusa Lime

L’assessore Marco Granelli (a destra) con il fondatore di Helbiz Salvatore Palella

La Giunta milanese, infatti, selezionò le tre società autorizzate (Helbiz, Bit e Wind) in base all’ordine temporale con cui fu presentata la documentazione richiesta. E questo, secondo il TAR, non garantì «l’interesse pubblico e quello dell’utenza di poter beneficiare del miglior servizio possibile».

 

 

Tutto nasce dal ricorso presentato da una delle società escluse, la multinazionale americana Lime. Delle numerose contestazioni contenute nel ricorso, il TAR ne accoglie solo una: appunto quella sul criterio cronologico adottato per selezionare i vincitori. Ma è sufficiente a ributtare in alto mare un servizio clamorosamente decollato nel dopo Coronavirus, quando il Comune ha puntato con decisione sulla mobilità alternativa.

Si fermeranno tutti i monopattini in sharing?

Ora la Giunta adotterà le sue contromisure. Si è rivolta all’Avvocatura di Stato per avere un’interpretazione della sentenza e valutarne le conseguenze. Certamente presenterà un contro ricorso. Nel frattempo, però, non è escluso che i monopattini elettrici in sharing debbano essere nuovamente fermati.

Sarebbe la terza volta in meno di un anno. Prima fu il Comune a stoppare i servizi di sharing lancaiti in città quando ancora mancava una disciplina del servizio (leggi). Poi, in gennaio, nuovo breve stop imposto dal TAR alla presentazione del ricorso. E oggi l’ultima puntata con la sentenza definitiva che lo accoglie, seppur solo parzialmente. Insomma, un pasticcio senza fine.

Tra i cinque nuovi operatori autorizzati allo sharing di monopattini c’è anche Bird.

Circolano attualmente a Milano i 2.250 monopattini in sharing dei tre operatori autorizzati in dicembre, a cui si aggiungono altri 3.500 della società EM Transit, Ride Hive Operations, LMTS Italy, Govolt e Bird Rides Italy, che hanno ricevuto il via libera in maggio, con l’avvio della Fase 2 di uscita dal lock down.

Il TAR: la selezione fu affidata al caso

Nel dettaglio la sentenza del TAR annulla la determina dirigenziale del 2 dicembre 2019, quella con cui fu approvato l’elenco degli operatori autorizzati (leggi). Ma anche l’Avviso Pubblico lanciato dal Comune il 25 ottobre dello stesso anno e, infine, la delibera della Giunta comunale datata settembre 2019 che fissa i criteri di selezione.

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«Il fatto che l’attività di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica non sia stata qualificata dal Comune come attività di servizio pubblico _ si legge nella sentenza _ non deve far ritenere che lo stesso Comune possa completamente disinteressarsi degli interessi che interferiscono con essa». Secondo i giudici, invece, sarebbe stato necessario adottare «una serie di accorgimenti volti ad assicurare che la scelta degli operatori da ammettere alla fase sperimentale ricadesse su coloro che, non solo garantiscano uno standard minimo di qualità, ma siano anche in grado di garantire il miglior servizio possibile». Pertanto, conclude il TAR «è evidente l’inadeguatezza del criterio cronologico prescelto dal Comune, criterio che, come correttamente rileva l’interessata, affida la selezione al caso».

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