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Il software di bordo? Farà parte della garanzia dell’auto

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Il software di bordo? Farà parte della garanzia dell’auto, soggetto a ripristino gratuito in caso di malfunzionamento. Non è un dettaglio di poco conto: tutti i costruttori assegnano un ruolo fondamentale nel loro futuro alla fornitura di servizi digitali. La stessa Volkswagen ha annunciato che questo business entro pochi anni frutterà ricavi per centinaia di milioni di euro. Le auto saranno (e in parte sono già) “computer con le ruote”. Un esperto come l’avv. Gianfranco Simonini ci spiega la portata di questa nuova tutela giuridica per l’acquirente. 

                                        di Gianfranco Simonini

A gennaio 2022 dovrà essere recepita in Italia la direttiva 771/2019. Questa direttiva si occupa della garanzia che i venditori devono offrire ai consumatori allorché vendono un bene di consumo. La novità risiede nel fatto che essa comprende anche i beni con contenuti o servizi digitali (smart good). Tra essi le vetture

Il software di bordo come parte integrante dell’auto

Immaginate un PC. Se a questa apparecchiatura aggiungete un programma di video-scrittura, avete un hardware ed un software che creano nuove funzioni. Questo software, se è considerato dal fabbricante come elemento originario o è scaricabile successivamente, fa parte del bene e della garanzia per difetti di conformità. Se è un programma separato, gode della garanzia della fornitura di servizi. Anche la vettura potrà avere software che le innestano funzioni aggiuntive e se esse sono previste dal fabbricante fanno parte del bene. Si è discusso se i software possano essere considerati stregua dei beni fisici. La direttiva supera il problema: questi software, appartengano o non al costruttore che li dà in licenza, sono comunque considerati (ai fini della garanzia) parte del bene. Altra novità: ad essi, quantomeno durante il periodo di garanzia legale (24 mesi dalla consegna), dev’essere fornito un aggiornamento, in caso di deficit di funzionamento. Sono aggiornamenti gratuiti, al consumatore va illustrato il loro contenuto e le conseguenze dell’eventuale scelta di non effettuarlo.

— Leggi anche: la Porsche annuncia aggiornamenti software nelle Taycan prodotte nel 2019-2020

il software di bordo

Tesla risolve il problema in modo radicale

Il mondo delle vetture si avvicina a quello degli smartphone. A rigore gli aggiornamenti SW devono essere forniti dal venditore (e non dal fabbricante), ma nelle vendite a catena è il produttore il primo anello cui si risale con azioni di regresso. Per cui è a questo primo stadio della distribuzione che si deve guardare. In ogni caso, mi pare si possa ritenere che la Garanzia Commerciale rilasciata dal fabbricante crei già questo obbligo. Diversamente non si potrebbe mantenere la conformità del bene. Varia anche il periodo di inversione dell’onere della prova in caso di manifestarsi del difetto.

il software di bordoI difetti che manifesteranno entro 12 mesi dalla consegna nel software di bordo si presumeranno appartenere al bene al momento della consegna. Risolve in modo drastico il problema degli aggiornamenti Tesla, il costruttore più innovativo. Propone ai compratori delle sue vetture contratti di abbonamento per il continuo aggiornamento dei SW. Questa scelta deriva dalla considerazione che se l’aggiornamento non fosse fatto, il costruttore sarebbe esposto a responsabilità da prodotto. E il danno reputazionale patito sarebbe enorme, specie per una società come Tesla che è quotata in Borsa con quotazioni astronomiche.

Le app, ecco che cosa sono i contenuti digitali

La direttiva 771 si applica ai beni con contenuti digitali. I contenuti digitali sono individuati dal costruttore all’atto della vendita. Siano essi inseriti nel bene o debbano essere inseriti (scaricati) successivamente (sistemi interconnessi). Rimangono esclusi sistemi separati inseriti dal consumatore (sistemi interoperabili) che operano con lo stesso SW o Hardware della vettura. Ma che cosa sono i contenuti o servizi digitali? il software di bordoA mio parere sono le APP, programmi applicativi software che aggiungono una nuova funzione alla vettura o attivano una funzione nativa, già presente sulla vettura. Non ci riferiamo dunque alle funzioni “strutturali” della vettura, ma a solo a quelle “aggiuntive”. Nella sostanza, in una vettura alcune APP sono collegate al web (in tal caso l’auto è connessa). Altre funzionano senza un collegamento esterno (si pensi ai servizi di rilevazione delle condizioni statico/dinamiche del veicolo) e si esauriscono in-vehicle. Si tratta, in concreto, delle APP che gestiscono i servizi post-vendita,. Come abbonamenti musicali, info sullo stato della vettura, up-grade nell’uso di comandi vocali o navigatori …

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2 COMMENTI

  1. Domanda che non c’entra quasi nulla e puramente amatoriale, ma se uno dovesse fare un impianto audio in sostituzione a quello originale, tutta la storia delle garanzia e non decadebbbre? Ormai la totalità delle auto ha i sistemi di intrattenimento integrati al 90% e quindi smontare per rimontare significa modificare quasi pesantemente il sistema.

    • Ecco la risposta dell’avv. Simonini: “La modifica di un componente originale comporta la perdita della garanzia di fabbrica; ma se la domanda è posso usare sulla vettura componenti software che operano sull’hardware o software della vettura, risponde l’art. 2 della direttiva 771/2019 che considera i requisiti della “compatibilità” e della “interoperabilità”. La prima è definita come “la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software”, la seconda come la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo.
      In tal caso ovviamente per questi componenti aggiunti non vale la garanzia di fabbrica. Ovviamente devono essere rispettate le specifiche dettate dal costruttore per assicurare la comunicazione tra i sistemi e rispettati i protocolli di accesso”.

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