Dati delle auto elettriche: nuove norme UE su chi e come gestirli

Dati delle auto elettriche: una nuova normativa UE fa il punto su chi e come deve gestire e utilizzare il flusso. Facciamo il punto con un articolo di un noto legale, esperto del settore. In attesa che gli automobilisti vengano informati sulle ricadute pratiche di queste norme.

                                                                di Gian Franco Simonini

La così detta Legge sui dati o Data Act (regolamento 2023/2854) consente all’utente (ad esempio proprietario o locatore) di una vettura connessa (per propria tecnologia o per accesso attraverso un dispositivo che consente la connessione) di richiedere al fabbricante di poter disporre (e quindi ricevere) i dati di funzionamento. Ed eventualmente trasferirli a terzi (ad esempio un fornitore di servizi post-vendita di manutenzione predittiva).

Dati delle auto elettricheDati delle auto elettriche: vanno messi a disposizione dei proprietari

Questa normativa trova una recente integrazione all’art. 20 bis della direttiva 2018/2001, da ultimo modificata dalla direttiva 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Il punto 3, seconda parte, recita: “Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull’omologazione, gli Stati membri adottano misure che prescrivono che i costruttori di veicoli mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto, quali partecipanti al mercato dell’energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli. Relativi a: lo stato di salute, lo stato di carica, il setpoint di potenza e la capacità della batteria. Nonché, ove opportuno, alla posizione dei veicoli elettrici. Nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e in aggiunta a requisiti aggiuntivi relativi all’omologazione e alla vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio“.

Dati delle auto elettricheAnche i gestori delle colonnine possono avere un interesse

La ricarica avviene collegando alla colonnina un cavo fisico e con una connessione internet con il gestore attraverso una APP. La condivisione della posizione del veicolo con gli operatori migliora l’efficienza del sistema energetico. Conoscendola, i fornitori di energia possono pianificare meglio la distribuzione dei carichi di potenza nelle diverse zone, bilanciando la domanda. Nello specifico, l’art. 20 bis, n. 3, parte 2°, utilizza elementi del Data Act: A)  la richiesta dell’utente al costruttore di mettere i dati a disposizione dello stesso utente e/o di un terzo autorizzato. B) la fornitura dei dati in tempo reale.  C) l’utilizzo di condizioni contrattuali non discriminatorie; D) l’uso di una tecnologia che consente l’interoperabilità (sono richiamate norme tecniche); E) il  rispetto delle norme sulla privacy (sotto il profilo dell’autorizzazione o diniego dell’autorizzazione al terzo). La normativa sulle batterie aggiunge che per trasmissione dei dati in tempo reale si intende il rilascio dei dati in sequenza inferiore al minuto via etere  o OTA (connessione senza fili, ad esempio tramite tecnologia 4G-5G o Bluetooth dallo smartphone dell’utente).

dati delle auto elettricheDati delle auto elettriche: situazione a veicolo fermo o in movimento

Quando il veicolo è in movimento  (con propulsione attiva, anche velocità = 0) devono essere trasmessi i dati corrispondenti all’ultimo stato noto (capacità nominale, stato di salute, stato di ricarica, posizione GPS veicolo) via etere a intervalli di tempo prestabiliti. Se è parcheggiato e collegato ad un punto di ricarica tramite qualsiasi interfaccia di comunicazione tra veicolo e punto di ricarica (Ethernet, Wi-Fi), i dati corrispondenti all’ultimo stato noto del veicolo vengono trasmessi via etere a intervalli prestabiliti. La possibilità del terzo di collegarsi all’interfaccia  garantisce l’accesso ai dati. Quando il veicolo è parcheggiato e non collegato a un punto di ricarica non è necessario effettuare alcun aggiornamento fino all’accensione del veicolo. La specifica normativa si indirizza a precisi data point, relativi a: stato di salute, stato di carica, setpoint di potenza, capacità della batteria nonché, ove opportuno, posizione dei veicoli elettrici. Per ogni data point sono indicati i parametri e le norme di riferimento per il calcolo. Il diritto dell’utente di condividere i dati con i terzi presuppone un’autorizzazione dell’utente, sempre revocabile.

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