Come subentra un erede nel bonus auto elettriche?

incentivi auto esauriti

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Come subentra un erede nel bonus auto elettriche? È la domanda di un lettore, dopo il decesso di cho aveva conseguito l’incentivo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

come subentra un eredeLa pratica non è più modificabile…

“Vi contatto per un caso tecnico urgente riguardante la continuità del Bonus Veicoli Elettrici a seguito del decesso del beneficiario originale. La pratica si trova in uno stato avanzato e non più modificabile con una semplice nuova prenotazione:
  • Bonus regolarmente VALIDATO sulla piattaforma ministeriale;
  • Contratto firmato e anticipo versato dal defunto;
  • VIN (telaio) già assegnato e vincolato alla pratica di incentivo;
  • Erede (moglie) facente parte dello stesso nucleo ISEE del marito al momento della domanda.

come subentra un eredeCome subentra un erede in un incentivo già validato?

Essendo il bonus già validato e la moglie parte integrante del nucleo familiare che ha maturato il diritto (stesso ISEE), è necessario procedere all’immatricolazione a suo nome. Mantenendo il contributo già approvato dal sistema. Vi chiedo cortesemente un supporto per capire:
  1. Qual è la procedura tecnica affinché il concessionario possa immatricolare l’auto a nome della moglie (mantenendo lo sconto in fattura) senza che il sistema Ecobonus blocchi la liquidazione per discrepanza di Codice Fiscale tra voucher e intestatario carta di circolazione.
  2. Se il Ministero (MASE/Invitalia) prevede una procedura di “voltura d’ufficio” della pratica validata in caso di successione tra membri dello stesso nucleo familiare ISEE.
  3. Quale documentazione specifica deve caricare il concessionario per giustificare il subentro dell’erede nella pratica già validata. Vi ringrazio per il supporto che fornite in questi casi burocratici così complessi“. Cosimo Bruno
Risposta. Putroppo nella sezione Domande Frequenti sul sito del Ministero sono forniti 38 chiarimenti ad altrettanti dubbi e quesiti. Ma non si parla di questa fattispecie. Al momento della consegna il concessionario venditore è tenuto a fare due sole cose. 1) la corrispondenza tra la targa del veicolo da rottamare indicata in sede di emissione del voucher e quella del veicolo consegnato per la rottamazione (quesito 32). E fin qui non ci sono problemi. 2)la verifica della veridicità della dichiarazione della residenza del richiedente, che deve ricadere in uno dei Comuni inclusi negli elenchi FUA. Questo attraverso carta di identità o certificato di residenza. Ed è qui che possono sorgere problemi. Solo chi vende l’auto, accedendo all’area riservata coi chiarimenti ai concessionari, è in grado di dire se la signora è in grado di subentrare.
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