Bonus passato alla figlia: “Si potrà procedere comunque a rottamare?”
Vediamo che cosa ne dicono le norme…
Risposta. Questa tornata di incentivi è regolata dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2025, n. 236. La norma (art.10) stabilisce che il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare al venditore. Il quale è tenuto poi, entro 30 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, a conferirlo a un demolitore…In questo caso il beneficiario iniziale è la persona deceduta, che però ha trasferito corretttamente in vita la titolarità del voucher alla figlia. E il Ministero, nella Sezione Domande Frequenti (art 32), spiega poi che, se il voucher è stato emesso correttamente, all’atto della consegna dell’auto nuova il venditore si deve limitare a verificare due cose: 1) la corrispondenza tra la targa del veicolo da rottamare indicata in sede di emissione del voucher e quella del veicolo consegnato per la rottamazione. 2) la veridicità della dichiarazione relativa alla residenza del soggetto richiedente in uno dei Comuni inclusi negli elenchi FUA. In teoria quindi, sembrerebbe tutto a posto: la titolare del voucher è la figlia, che esercita un suo diritto e ritira l’auto nuova. Ma siamo in Italia…
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