Arriva il QR code per sapere tutto della tua batteria: da febbraio avremo accesso a tutti i dati sul cuore della nostra auto elettrica. Dati preziosi anche per chi un’auto elettrica la vuole acquistare usata. È il punto di arrivo di un lungo percorso di trasparenza imposto dalla UE. Percorso di cui un giurista esperto del settore, Gianfranco Simonini, ricostruisce le varie tappe.
di Gianfranco Simonini
Sino ad ora, nel settore automotive, consentire l’accesso ai riparatori indipendenti alle Informazioni tecniche sulla riparazione fornite dal costruttore, significava dare la possibilità al riparatore di accedere al sito internet del costruttore. Risultando il libretto uso e manutenzione non sempre esaustivo. Altre informazioni sulla riparazione delle vetture il riparatore le poteva acquisire dall’accesso alla porta OBD della vettura, effettuando una diagnosi elettronica su eventuali malfunzionamenti. Il susseguirsi di varie normative (da ultimo il regolamento 2026/699 del 23 marzo 2026 sull’omologazione delle vetture) ha, di fatto, posto il riparatore indipendente nella stessa posizione della officina della rete del costruttore. Stesse possibilità operative e canali di accesso ai dati della vettura. La tecnologia usata dal costruttore dovrà essere neutrale. E gli strumenti “generici” di diagnosi dovranno poter leggere i dati della vettura che possono leggere i riparatori delle reti dei costruttori.
Sempre più accessibili i dati delle nostre auto

Già il regolamento Ue 2023/2853 (noto come Data Act o regolamento sui dati, a pieno regime il 12 settembre 2026) aveva attribuito agli utilizzatori di beni connessi non solo il diritto di accedere ai dati di funzionamento, ma di essere, essi stessi, a dover autorizzare il fabbricante ad usare detti dati. L’utilizzatore può, oltre che utilizzare i dati ai fini di un controllo sul funzionamento del prodotto, cedere a terzi i dati per sviluppare servizi post-vendita in concorrenza con quelli del costruttore. La Commissione europea ha poi specificato (FAQ al Data Act del 2026 ed in particolare nel documento Guidance on Vehicle Data, 2025, punto 32) che, ferma restando la differenziazione tra i dati elaborati dal fabbricante ed i dati grezzi (differenziazione che porta i primi dati all’esclusione dal Data Act) la conversione, da parte del fabbricante, in dati arricchiti di dati originariamente grezzi non pregiudica l’obbligo della messa a disposizione dell’utente (o di terzi da quest’ultimo delegati) di dati se fruibili. Anche con minor livello di dettaglio, da altri punti dati.
Informazioni aggiornate in tempo reale
La premessa 29 del regolamento comunitario Euro 7 (regolamento 2024/1257 che stabilisce le nuove regole per le emissioni delle auto in Europa, in vigore dal 29 novembre 2026 per i nuovi modelli) ha affermato: “Gli utenti dei veicoli dovrebbero inoltre avere accesso a informazioni aggiornate sul consumo di carburante, sullo stato di salute delle batterie di trazione, sulle emissioni inquinanti nonché ad altre informazioni pertinenti generate dai sistemi e dai dispositivi di monitoraggio di bordo”. Il regolamento comunitario sulle batterie (2023/1542, entrato in vigore a varie scadenze dal 2024) ha poi previsto l’utilizzo di etichette che dovranno includere informazioni sulla capacità, la durata prevista, le prestazioni, la composizione chimica e le corrette modalità di smaltimento.
Dal 2027 arriva il QR code, passaporto digitale delle batterie
Dal 18 febbraio 2027, le batterie per veicoli elettrici (EV) dovranno essere accompagnate da un passaporto digitale, accessibile tramite un QR code. Fornirà informazioni sulla: 1) composizione chimica e origine delle materie prime 2) impronta di carbonio dichiarata 3) durata prevista e prestazioni; 4) contenuto di materiale riciclato 5) istruzioni per la manipolazione e il riciclo 6) dati di tracciabilità e codice identificativo unico. Altri dati saranno desumibili dal sistema di gestione della batteria (art. 14, regolamento batterie). A questo punto si ricava che l’informazione tecnica di una vettura è un dato dinamico, fornito dalla vettura in tempo reale. Attestante le effettive condizioni di funzionamento del prodotto.
Per il cliente più armi in caso di guasti

Ma come utilizzerà il consumatore questi dati dinamici verso il costruttore nel periodo della garanzia legale in caso di malfunzionamento? È molto probabile che li userà ai fini della prova legale dei difetti di conformità nel periodo della garanzia. Dopo i primi 12 mesi, l’onere della prova del difetto di conformità spetta al consumatore. Ricercare un difetto di un prodotto elettronico non è semplice: i dati digitali sul funzionamento del prodotto faciliteranno non poco questa ricerca. Il costruttore dovrà prepararsi ad una difesa non più solo giuridica, ma anche tecnica, del tutto nuova per lui. Altro elemento che faciliterà il consumatore sarà la nuova formulazione della direttiva 2019/771 sulla garanzia dei beni di consumo. Tra i requisiti oggettivi di un prodotto con elementi digitali vi sono durabilità, riparabilità e funzionalità. Requisiti che il bene dovrà possedere quantomeno entro il periodo di garanzia legale (24 mesi). Tale periodo è destinato, ben presto, ad aumentare, non appena l’Italia recepirà la direttiva 2024/1799 sulla riparabilità dei beni di consumo: avrebbe dovuto farlo entro il 31 luglio 2026!!
– Leggi anche / Incendi auto elettriche: cosa ne sanno le case (e cosa fanno)?
Arriva il QR code

bello.. anche nostalgico da pensare, cioè sta finendo la fase pioneristica e più tecnicamente incerta delle EV.. si passa a più normative, garanzie, informazioni
Speriamo proprio che finisca la pratica molto scorretta di vendere batterie NON riparabili a prezzi carissimi 😉
Basta un inconveniente